Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica. Alla domanda dovra' essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo e' iscritto.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art14 · fonte del testo