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L'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 932, viene estesa agli infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) e ai lussati congeniti dell'anca, limitatamente, questi ultimi, ai bambini nella prima e seconda infanzia. Alla spesa annua prevista in lire 500 milioni sara' provveduto a partire dall'esercizio 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto gli opportuni stanziamenti di bilancio.
Testo in vigore dal 24 maggio 1954 al 3 aprile 1971
