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Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4:
- a)ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie:
- 1)personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri;
- 2)d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto;
- 3)personale assunto a tal fine con contratto di diritto privato a tempo determinato;
- b)a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed addestramento tecnico-professionale per studenti, tecnici ed altro personale somalo, concedendo borse di studio;
- c)a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo;
- d)a contribuire - se necessario - al pareggio del bilancio dello Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;
- e)a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di enti, societa' o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonche' per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 1 gennaio 1972
