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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa avra' effetto con decorrenza dal 1 gennaio 1967, salvo per quanto riguarda la materia regolata dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528, che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1967 secondo quanto disposto dalla legge 9 agosto 1967, numero 735. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, si provvede sulla base delle norme di attuazione delle leggi 9 marzo 1961, n. 157, e 29 dicembre 1961, n. 1528, in quanto applicabili.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-23;1376~art10 · fonte del testo