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Qualora il Governo somalo ne faccia richiesta i Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati, entro i limiti di spese di cui al successivo articolo 4:
- a)a provvedere all'addestramento in Italia di cittadini somali mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso le accademie o scuole delle forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dei Servizi di protezione civile ed antincendi e della Guardia di finanza. L'assistenza comprende oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento - inclusa anche l'assegnazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento - la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale in denaro in misura non superiore a lire 36.000 mensili;
- b)ad inviare in Somalia personale esperto delle amministrazioni suddette con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;
- c)a cedere gratuitamente al Governo somalo, anche previ appositi acquisti, materiali di produzione italiana, oppure a reintegrare alle forze armate, all'Amministrazione di pubblica sicurezza, ai Servizi di protezione civile ed antincendi, nonche' alla Guardia di finanza i materiali in loro dotazione ceduti ai Corpi armati somali, ammettendosi il reintegro anche con materiali analoghi;
- d)a provvedere alle spese occorrenti per la spedizione dei materiali di cui alla precedente lettera c) comprensiva degli imballaggi speciali, dei trasporti, del nolo e della relativa assicurazione.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 1 gennaio 1972
