Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1968 al 1 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
Il personale utilizzato a norma dell'articolo 1, lettera a), non potra' superare il contingente massimo di 200 unita'. Al personale di cui all'articolo 1, lettera a), e' corrisposto il trattamento gia' previsto dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 1 gennaio 1972
