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[1]Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge saranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri le seguenti somme:
[2]Ministero degli affari esteri: milioni 2.300 per il 1967; milioni 2.710 per il 1968; milioni 2.610 per il 1969; milioni 2.540 per il 1970; milioni 2.440 per il 1971;
[3]Ministero dell'interno: milioni 100 per il 1967; milioni 100 per il 1968; milioni 100 per il 1969; milioni 90 per il 1970; milioni 90 per il 1971;
[4]Ministero della difesa: milioni 190 per il 1967; milioni 180 per il 1968; milioni 180 per il 1969; milioni 170 per il 1970; milioni 170 per il 1971;
[5]Ministero delle finanze: milioni 30 per il 1967; milioni 30 per il 1968; milioni 30 per il 1969; milioni 20 per il 1970; milioni 20 per il 1971;
Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 1 gennaio 1972
