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Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 1, lettera b) sara' provveduto a carico degli stanziamenti del bilancio del Ministero degli affari esteri relativi ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-23;1376~art7 · fonte del testo