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Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 1 gennaio 1972
