Le somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere impiegate:

  • a)per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o ganeani mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso Accademie o Scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o della Guardia di finanza. L'assistenza comprende, oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento, la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale, in denaro, in misura non superiore a 25.000 lire mensili;
  • b)per l'invio in Somalia o nel Ghana per periodi di tempo non inferiori a due mesi e non superiori ad un anno, di militari e tecnici delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza, con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;
  • c)per l'acquisto e cessione gratuita ai Governi somalo e ganeano di materiali di produzione italiana, o per il reintegro di materiali che siano in dotazione alle Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Guardia di finanza da cedersi gratuitamente ai suddetti Governi, ivi comprese le spese di imballaggio, trasporto su navi nazionali e relativa assicurazione.

Testo vigente dal 25 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-04;860~art2 · fonte su Normattiva