[1]L'importo dei contributi di cui all'articolo precedente e' versato in unica soluzione alle sottoelencate gestioni assicurative secondo le misure indicate per ciascuna di esse: Istituito nazionale della previdenza sociale - Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.................... L. 17.908.313

[2]Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Belluno........................... " 20.206.383

[3]Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Pordenone......................... " 2.193.613

[4]Casse mutue comunali per i coltivatori diretti di: Longarone.................................. " 602.625 Castellavazzo.............................. " 754.910 Ospitale di Cadore......................... " 109.250 Soverzene.................................. " 198.000 Ponte nelle Alpi........................... " 8.186.012 Limana..................................... " 6.480.700 Belluno, localita Borgo Piave, Lambioi e Lanta)....................................... " 21.250 Erto e Casso............................... " 738.750 Cimolais (zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo)................................ " 4.875

Testo vigente dal 31 maggio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-17;255~art2 · fonte su Normattiva