Art. 28 — Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni". La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
