Art. 2
Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 13 giugno 1973
