Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 aprile 1956
