Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facolta' di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessita', ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.

Testo vigente dal 23 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;557~art2 · fonte su Normattiva