L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nell'affidare in concessione le eventuali opere, e' obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti. Per la costruzione di opere e per le forniture di beni e servizi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di affidare a terzi, persone fisiche o persone giuridiche, particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente. Gli incarichi da affidare alle persone fisiche sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente comma anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda. Parimenti e' data facolta' all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di comprendere negli appalti le procedure espropriative relative all'acquisizione, all'asservimento od alla occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere.

Testo vigente dal 14 febbraio 1981

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22345/2025

    2 agosto 2025
    • ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ)
    • ESPROPRIAZIONI SPECIALI

    Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da concessionario dell'Ente Ferrovie dello Stato (già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge n. 17 del 1981, e dei decreti del Ministro dei Trasporti 30.1.1982 e 13.2.1982, legittimato passivo non è il concessionario, bensì il concedente, al quale compete la qualifica di espropriante, giacché, a norma dell'art. 6, lett. a), d.m. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non è configurabile una delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione regolatrice della concessione, la quale non è opponibile all'espropriato, che è tenuto solo a conoscere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia.

    Art. 11

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1981-02-12;17~art11 · fonte su Normattiva