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Il contingente indicato nel primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato a 1.450 unita'. Alla copertura delle vacanze che si verranno cosi' a determinare nel contingente a seguito del predetto aumento, si procedera' mediante assunzioni graduali per non piu' di 150 unita' all'anno. Nei primi due anni di applicazione della presente legge la predetta aliquota e' aumentata a 200. Il contingente puo' essere aumentato di una entita' pari ai posti eventualmente non assegnati nell'anno precedente.

Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;462~art1 · fonte su Normattiva