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Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, e' sostituito dal seguente: "Essi sono assunti tra cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi in cui vi sia difficolta' di ricoprire posti in organico con personale di ruolo e di reclutare in loco il personale idoneo necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. I predetti Paesi sono determinati all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dovra' contenere anche l'indicazione delle mansioni per le quali e' prevista l'assunzione di personale a contratto, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonche' l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nello elenco degli aspiranti contrattisti".

Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;462~art2 · fonte su Normattiva