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Il secondo comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Per particolari esigenze di servizio degli uffici allo estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento posti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unita' i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i mille e duecento mesi". I predetti contratti possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego. Gli impiegati in servizio con contratto temporaneo al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere assunti, a domanda, con contratto a tempo indeterminato secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 5. Si prescinde in questo caso dal limite massimo di eta' e dal requisito della residenza previsti dai predetti articoli 2 e 5. La stessa disposizione si applica a coloro che fruiscono della riserva di posti di cui allo articolo 5.
Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 13 maggio 2000
