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L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, e' modificato come segue: "Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di eta', che siano di buona condotta e di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue, di quella dell'ambiente, degli usi locali e del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti. Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova d'esame. Il Ministero sulla base del risultato delle prove autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro. Nelle predette prove per le prime assunzioni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cento posti sono riservati a coloro che furono assunti temporaneamente a contratto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al secondo comma dell'articolo 152, il Ministro degli affari esteri costituisce, con proprio decreto, una commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, che provvede alla tenuta dell'elenco degli aspiranti contrattisti, alla valutazione dei requisiti e della idoneita' degli stessi, da accertare mediante prova di esame, esperibile anche presso gli uffici all'estero, e alla ponderazione di piu' domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini della ponderazione costituisce titolo di preferenza, tra i requisiti prescritti, il numero degli anni di residenza nel Paese in cui deve attuarsi l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione, il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. Il viaggio, eventualmente compiuto dagli aspiranti contrattisti cosi' prescelti per raggiungere la sede all'estero dove saranno assunti come contrattisti, e' considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159".
Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 6 giugno 2012
