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Il primo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' modificato come segue: "Gli impiegati con contratto a tempo indeterminato possono accedere, mediante concorsi per titoli ad esami loro riservati, alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri". Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 167 e' aggiunta la seguente disposizione: "Il personale a contratto dovra' effettuare entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale". Gli impiegati assunti ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge purche' in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri corrispondenti alle categorie di appartenenza. Tale inquadramento avra' decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge e sara' effettuato in soprannumero da riassorbire secondo le modalita' indicate dall'ultimo comma dello articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32. Ai fini della determinazione dell'anzianita' utile a pensione il servizio prestato in qualita' di impiegato locale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, verra' considerato come servizio non di ruolo riscattabile.
Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 6 giugno 2012
