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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 1,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3577 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;462~art8 · fonte su Normattiva