Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:
- a)agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
- b)agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1966
