Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

  • a)agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
  • b)agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art11 · fonte su Normattiva