Agli invalidi del lavoro, agli orfani e alle vedove di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovra' essere applicato un trattamento economico giuridico e normativa non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni. Essi possono essere licenziati quando il Collegio medico previsto dall'articolo 7 della presente legge accerti, a loro richiesta o a richiesta delle Amministrazioni o Aziende che li occupano, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravamento dell'invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro nonche' alla sicurezza degli impianti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art13 · fonte su Normattiva