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Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con decreto ad assumere per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata - nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario - autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Testo in vigore dal 22 novembre 1982 al 8 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1982-11-11;861~art1 · fonte su Normattiva