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Le assunzioni di cui all'articolo che precede potranno riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di eta' e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo. Sara' data precedenza nelle assunzioni agli ex appartenenti alle forze di polizia o alle forze armate.
Testo in vigore dal 22 novembre 1982 al 8 febbraio 1989
