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Al personale assunto ai sensi della presente legge competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale nonche', per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilita' dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilita' ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio. Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed e' iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.
Testo in vigore dal 22 novembre 1982 al 8 febbraio 1989
