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I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria in base alle disposizioni vigenti, e possono essere ripristinati, alle condizioni e secondo le modalita' di cui alla presente legge, qualora si determinino nuove vacanze nei medesimi posti nelle rispettive piante organiche. Nell'ipotesi di cui al comma precedente sara' data precedenza, nelle assunzioni, agli autisti gia' utilizzati, per maggior tempo, ai sensi della presente legge.
Testo in vigore dal 22 novembre 1982 al 8 febbraio 1989
