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Il personale assunto ai sensi della presente legge, che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio e' esonerato dall'incarico con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia. Tale provvedimento viene comunicato all'interessato.

Testo in vigore dal 22 novembre 1982 al 8 febbraio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-11-11;861~art5 · fonte su Normattiva