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L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in L. 6.500.000.000 in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 1.650.000.000, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 22 novembre 1982 al 8 febbraio 1989
