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Il personale che, alla data della costituzione della societa' di cui all'articolo 1 della presente legge, e' addetto all'istituto Nazionale Luce passa alle dipendenze della nuova societa' che e' tenuta a rispettare le norme che disciplinano i relativi rapporti di lavoro. I rapporti tra l'Ente autonomo di gestione per il cinema ed i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1961 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art10 · fonte del testo