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All'onere derivante dalla concessione da parte dello cedente articolo 5 sara' fatto fronte mediante un'aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61. All'onere derivante dalla assegnazione dei contributi previsti dal precedente articolo 6 sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che concerne modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1961 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art11 · fonte del testo