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L'Ente autonomo di gestione per il cinema esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite tutti i diritti e poteri spettanti all'azionista. L'Ente potra', costituire societa' per azioni aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e delle attivita' connesse, assumere partecipazioni in societa' aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative. La cessione delle partecipazioni di proprieta' dell'Ente e', in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1961 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art4 · fonte del testo