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Ai fini del riassetto finanziario delle societa' inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema comunque da esso controllate ai sensi del precedente articolo 4 verra' corrisposta all'Ente stesso per gli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1970-71 la somma annua di lire 100 milioni. I relativi piani di utilizzazione saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e approvati con decreti del Ministro per le partecipazioni statali. Con i medesimi decreti l'Ente potra' essere autorizzato ad effettuare con Istituti di diritto pubblico operazioni di sconto anticipato di uno o piu' annualita' del contributo di cui al primo comma ove cio' si appalesi necessario per l'attuazione dei piani di utilizzazione.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1961 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art6 · fonte del testo