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Tutti gli atti e' contratti relativi alla costituzione della societa' di cui all'articolo 1 ed al trasferimento di cui all'articolo 2 saranno soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di lire 10.000, e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 ed esenti da tassa di concessione governativa. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000. Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1961 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art8 · fonte del testo