Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1961 al 6 febbraio 2004. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le societa' da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato. Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalita', quelli da esso conclusi con le societa' controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4, nonche' gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le societa' medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecari e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art9 · fonte del testo