Art. 11
All'EGAM si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni. Le agevolazioni indicate nel comma precedente sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, n. 6), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Testo vigente dal 10 aprile 1973
