L'EGAM e' autorizzato ad emettere obbligazioni, secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Testo vigente dal 10 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-07;69~art10 · fonte su Normattiva