Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:
- a)entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali;
- b)entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali".
Testo vigente dal 10 marzo 1975
