Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'alinea, le parole: "dell'anagrafe" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi di cui all'articolo 4";
  • b)alla lettera a), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4";
  • c)alla lettera b), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4". Al secondo comma dell'articolo 8 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "del registro di popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi".

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-16;15~art4 · fonte su Normattiva