Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore eta' dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.
Testo vigente dal 10 marzo 1975
