I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore eta' della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore eta' della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di eta' del soggetto.

Testo vigente dal 10 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art23 · fonte su Normattiva