Qualora l'Ente, per qualsiasi motivo, cessi di esistere, la liquidazione del suo patrimonio verra' fatta da un commissario nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col comune di Milano. Le attivita' residuate e le raccolte museografiche non aventi particolare destinazione sin dall'origine saranno devolute al comune di Milano.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;332~art12 · fonte del testo