Art. 292

[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, l'Ente edilizio potra' essere messo in liquidazione con le norme che saranno stabilite dal decreto stesso.

[2]In tale evenienza le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276, saranno riconsegnato al demanio dello Stato; gli altri beni saranno reintegrati nel patrimonio del Comune. - I fondi e le altre attivita' esistenti nelle casse dell'Ente saranno possibilmente assegnati a secondo della rispettiva provenienza.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art292 · fonte su Normattiva