Art. 292
[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, l'Ente edilizio potra' essere messo in liquidazione con le norme che saranno stabilite dal decreto stesso.
[2]In tale evenienza le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276, saranno riconsegnato al demanio dello Stato; gli altri beni saranno reintegrati nel patrimonio del Comune. - I fondi e le altre attivita' esistenti nelle casse dell'Ente saranno possibilmente assegnati a secondo della rispettiva provenienza.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva