Al Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", l'autorizzazione per l'accettazione di donazioni di materiale, cimeli, libri, ecc., il cui valore non superi le lire 1.000.000 e' concessa con decreto del Prefetto della provincia di Milano, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione del museo stesso. Per l'acquisto di immobili e accettazione di eredita' e legati verranno osservate le norme stabilite dall'articolo 17, del Codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;332~art9 · fonte del testo