Il testo dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "L'acquisto da parte del Museo della scienza e della tecnica, "Leonardo da Vinci" di beni immobili o la accettazione di donazioni, eredita' o legati, sono autorizzati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, osservate le disposizioni stabilite nel Codice civile e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari. La relativa autorizzazione e' concessa su conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente".
Testo vigente dal 16 marzo 1961
