Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non e' richiesto:
- a)per i caduti o dispersi in combattimento;
- b)per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra;
- c)per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio militare connesso con gli avvenimenti di cui all'articolo 1;
- d)per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010
