I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti di: sette componenti eletti fra i soci residenti nella Provincia; un rappresentante della Prefettura; un rappresentante dell'Ufficio sanitario provinciale; un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro; un rappresentante del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica. Il presidente del Consiglio provinciale e' nominato dal prefetto tra i componenti elettivi. Il presidente e i componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e non possono essere confermati piu' di due volte.

Testo vigente dal 22 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;458~art11 · fonte del testo