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La promozione onorifica di cui all'articolo 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque momento ed e' attribuita, con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli interessati inoltrata attraverso i distretti o comandi militari di appartenenza.
Testo in vigore dal 14 novembre 1990 al 9 ottobre 2010
