Al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge. Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.

Testo vigente dal 5 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-01;318~art1 · fonte del testo